Mascherine dalle 18 alle 6: il Governo che odia la Legge. Altro decreto (ministeriale) invalido.

Mascherine dalle 18 alle 6: il Governo che odia la Legge. Altro decreto (ministeriale) invalido.

Poiché non si fa altro che parlare del provvedimento secondo cui in Italia , dalle 18 alle 6, si sarebbe obbligati ad indossare le mascherine, come se il virus agisse ad orari prestabiliti, mi sembra doveroso fare alcuni chiarimenti che ritengo, a questo punto, necessari.

Innanzitutto va detto che l’atto ministeriale, del quale non si sia ancora ben capita la natura, se sia un’ordinanza, un Decreto Ministeriale o una Circolare, rappresenta comunque una fonte secondaria, nella gerarchia delle fonti normative, tale per cui non possa essere esercitato, in assenza di una norma di legge ordinaria che lo autorizzi, ovvero tramite un atto Parlamentare che ancora non sembra essere giunto.
Va quindi detto e portato alla conoscenza di tutti, che tale atto con cui si obblighi la gente ad indossare le mascherine ad orari intermittenti, sia assolutamente invalido, senza un’autorizzazione parlamentare che avvenga tramite norma di legge.

Va per altro fatto notare ulteriormente, come la disposizione ministeriale sia del tutto in contrasto con uno dei princìpi cardine della giurisprudenza, ovvero con il principio di legalità delle norme; mancanza che ne potrebbe già determinare, ipso facto, invalidità funzionale.
Nel testo di questa disposizione del Ministero della Salute, si legge infatti la frase:
“E’ fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale”.

PRIMA QUESTIONE
Le evidenti e gravi irregolarità interpretative e funzionali di questo dettato, riguardano diversi passi del disposto ministeriale.
Innanzitutto risulta privo di alcuna chiarezza, il significato della terminologia “protezioni delle vie respiratorie”.
Cosa si vuole intendere con tale utilizzo improprio del lessico, per un Ministero che per l’area di cui si occupi, dovrebbe invece essere abituato a termini precisi e specifici?
Una protezione delle vie respiratorie può essere tranquillamente uno spray antiasmatico per chi soffra d’asma; può essere uno sciroppo per la tosse che protegga le mie vie respiratorie dai batteri; può essere un antistaminico per chi soffra di allergie. Ecco, in che modo, da un disposto normativo così impreciso ed inesatto, si potrebbe estrapolare l’obbligo di indossare la mascherina?

SECONDA QUESTIONE
Dimostrando nuovamente la grande incompetenza ed (mi si permetterà) ignoranza politiche e giuridiche, il Ministero della Sanità ha deciso di rendere ancora più evidente l’infrazione del principio di legalità di un atto normativo, disponendo la vaga dicitura di “spazi pubblici ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti…”.
Altro problema interpretativo che lascerà nuovamente eccessivo potere discrezionale, alle Forze dell’ordine, che si troveranno a decidere e comminare multe e sanzioni, in base ognuno alla propria interpretazione normativa, eseguita pertanto da un soggetto non preposto a tale compiti, quale sia appunto la Forza dell’Ordine.
Come si può, infatti, ritenere chiaro il dettato normativo in questione, alla dicitura di “caratteristica fisica dove siano più agevoli gli assembramenti”?
Ciò significa che colui che si trovasse alle 2 di notte in una strada completamente deserta, potrebbe tranquillamente essere il destinatario di una sanzione da parte di una pattuglia, poiché teoricamente quello sarebbe un luogo in cui potrebbero formarsi assembramenti.
Di contro, se un centinaio di ragazzi decidessero di riunirsi in una stradina di campagna, ponendo in essere un enorme assembramento, quale obbligo ci sarebbe, in quel caso, da parte di una pattuglia di passaggio, di comminare multe o sanzioni? Teoricamente una strada di campagna non dovrebbe avere caratteristiche fisiche per la formazione di assembramenti.
E soprattutto, viene da chiedersi, chi ed in che modo, dovrebbe essere addetto a valutare la “presenza di caratteristiche fisiche del luogo atte a favorire assembramenti”?

Ecco, in questi esempi certamente banali, si è dimostrata altrettanto la banalità e la superficialità di questo Governo, che da mesi sembra essersi abituato ad emanare atti normativi privi di qualunque legittimità normativa e Costituzionale.
Osservando il disposto di questo Atto Ministeriale, si può certamente asserire che lo stesso sia da giudicare invalido ed illegittimo, per la sostanziale violazione del principio di legalità, a cui ogni atto normativo dovrebbe sottostare e rispettare.

Emmanuel Giuseppe Colucci Bartone

EMMANUEL GIUSEPPE COLUCCI BARTONE

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